Spesometro 
da effetto 
penale

di Debora Alberici


L’imprenditore è punibile per omessa dichiarazione sulla base della soglia individuata dall’Agenzia delle entrate con lo spesometro. A sdoganare il parametro anche nell’ambito del giudizio penale è la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 39960 del 30 settembre 2019, ha respinto il ricorso di un contribuente che non aveva presentato la dichiarazione Iva. La vicenda riguarda un manager di Salerno che non aveva presentato i documenti. Per questo le Entrate avevano calcolato, sulla base dello spesometro, l’imposta evasa e dunque la soglia di punibilità. Contro la condanna inflitta dalla Corte d’appello lui ha fatto ricorso alla Suprema corte ma senza successo. Per gli Ermellini anche nell’ambito del giudizio penale possono essere utilizzati i parametri dell’amministrazione. In più, ha ricordato il Supremo collegio, non ha colto nel segno il motivo con il quale la difesa lamentava all’assenza dell’elemento psicologico del reato. A questa obiezione la terza sezione penale ha risposto che in tema di reati tributari, la prova del dolo specifico di evasione, nel delitto di omessa dichiarazione di cui all’art. 5, dlgs 74 del 2000, può essere desunta dall’entità del superamento della soglia di punibilità vigente, unitamente alla piena consapevolezza, da parte del soggetto obbligato, dell’esatto ammontare dell’imposta dovuta, ammontare che, peraltro, può costituire oggetto di rappresentazione e volizione anche soltanto nella forma del cosiddetto dolo eventuale. Fra l’altro la Cassazione ha confermato anche la misura della pena. E, dicono gli Ermellini in relazione alle differenze fra evasione fiscale e omessa dichiarazione, Se è condivisibile il rilievo che entrambe le disposizioni tutelano l’interesse dell’Erario al versamento delle imposte, non v’è dubbio che sia ben più grave omettere la dichiarazione d’imposta piuttosto che effettuare correttamente la dichiarazione. 


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